Separazione dei coniugi e titolarità delle somme depositate su un conto corrente bancario cointestato (e altre problematiche)

Spesso nell’ambito familiare, o anche tra parenti, si procedere all’apertura di un conto corrente bancario cointestato, e può accadere che in caso di lite tra i cointestatari del conto (es. coniugi), si discuta sulla titolarità delle somme (esempio la moglie o il marito reclamano il 50% del saldo, anche se le somme sul conto corrente sono state versate solo dall’altro)

  1. Molti coniugi in comunione dei beni vengono tratti in errore dal fatto di pensare che tutto quello che guadagnano singolarmente è automaticamente e da subito di tutti e due, circostanza che in realtà non è vera perché ex art. 177, lett. c, c.c. la c.d. comunione de residuo (ad esempio sui proventi dell’attività separata da ciascun coniuge) si realizza solo sulla parte non consumata allo scioglimento della comunione
  2. La Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza 77/2018 del 04/01/2018, ha ribadito che più volte che nel “conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass., Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241).
  3. Nello stesso senso Cassazione Civile, sez. II, 22.02.2018, n 4320, nonché Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 29/04/2019, n. 11375, secondo la quale la presunzione di contitolarità delle somme può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
  4. La cosa migliore da fare, per chi alimenta in via esclusiva un conto corrente bancario, è quella di conservare tutti gli estratti conto, al fine di provare che le somme entrate sono derivate da propri versamenti (nel caso più frequente da stipendi), anche se gli estratti possono essere richiesti alla banca che li deve fornire per almeno dieci anni indietro (attenzione: a pagamento)
  5. Le presunzioni che possono essere fatte valere sono la assenza di redditi di uno dei cointestatari, o un reddito insufficiente e che non giustifica il livello del saldo del conto, o la presenza di altre uscite certe del cointestatario rispetto ai propri redditi (che dunque non poteva risparmiare somme tali da giustificare il livello del saldo), o la dimostrazione che la cointestazione fosse stata effettuata esclusivamente al fine di una più comoda gestione.
  6. E’ evidente che il terreno delle presunzioni è piuttosto scivoloso e si presta ad interpretazioni, per cui le presunzioni è meglio utilizzarle per rafforzare la prova fornita dagli estratti conto, ove gli stessi, soprattutto nel caso in cui si tratti di periodi molto ampi e risalenti nel tempo (con gran numero di movimenti), possano lasciare qualche residuo dubbio
  7. E’ opportuno anche fornire prova di entrate straordinarie, quali quelle derivanti dalla vendita di beni di beni di proprietà esclusiva, donazioni e/o eredità o legati (che sono di natura personale anche in caso di comunione dei beni).
  8. Parlando poi di donazioni, occorre prestare attenzione al fatto che non reclamare la intera proprietà del saldo di un conto corrente potrebbe costituire donazione indiretta del denaro (es. un padre apre un conto al 50% con il figlio, versa solo il padre, e alla chiusura del conto il figlio percepisce il 50% del saldo
  9. Ciò potrebbe comportare problemi fiscali e problemi di “collazione” cioè di necessità da parte del figlio di dover rimettere in discussione la somma percepita, e di doverla dividere con i coeredi al momento della scomparsa del padre (su questo ci sarà un altro post sul blog)
  10. Un altro problema è che spesso è difficile chiudere un conto cointestato, nel disaccordo dei titolari, e spesso maturano costi e problemi (sembra una questione da poco, ma non lo è). Occorrerebbe sempre informarsi prima, in banca, sulla possibilità di chiudere il conto anche su istanza di uno solo dei cointestatari, e ancor meglio verificare sul contratto di conto corrente che questa possibilità sia effettivamente prevista
  11. Occorre poi verificare se sul conto si può operare a firma congiunta o anche a firma disgiunta
  12. Un altro problema poi è che un assegno non trasferibile (cioè ormai praticamente tutti) può essere versato sul conto cointestato solo dal beneficiario, e non dal cointestatario (salvo che quest’ultimo non abbia anche la “procura” ad operare sul conto per conto dell’altro), e salvo in conflitto di interessi