Accesso abusivo a sistema informatico, crisi coniugale, reato (art. 615 ter e 616 c.p.) e strategie alternative

Sbirciare nel computer o cellulare del partner per acquisire informazioni sulle eventuali tresche dello stesso può costituire un reato.

Le situazioni che possono verificarsi sono molteplici, e per molte di essere il senso comune potrebbe far ritenere che non vi sia nessuna attività illecita quando, ad esempio:

le credenziali altrui di accesso erano state fornite in precedenza dallo stesso interessato
magari era stata anche autorizzato l’accesso alla posta elettronica
il dispositivo era già “aperto” sulla schermata galeotta, per esempio per essersi il partner allontanato solo temporaneamente
l’acquisizione delle informazioni avviene solo a fini di prova in un eventuale giudizio civile
le password sono state memorizzate dall’interessato, e quindi non vanno digitate ad ogni accesso

In realtà non è così

Il concetto è che non solo non ci si può “introdurre” in un sistema informatico o telematico – protetto da misure di sicurezza – es una password – ma non ci si può mantenere “contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” (art. 615 ter cp)

Se si tratta della lettura di email, si incorre anche nel reato di “violazione di corrispondenza” (art. 616 c.p.), visto che per corrispondenza si intende anche quella informatica o telematica

Questi reati sono punibili a querela (da presentare entro i tre mesi) per i casi che in genere possono riguardare i coniugi

E’ dubbia la utilizzabilità nel giudizio civile delle prove acquisite illecitamente, in quanto manca una specifica norma sul punto (a differenza del processo penale), e dunque si potrebbe anche correre il rischio di aver fatto un fatica inutile (beccandosi peraltro anche una querela)

Il diritto alla tutela della privacy cede invece davanti alla necessità di difendere un proprio diritto in giudizio

Conclusioni:

astenersi sempre da comportamenti anche solo potenzialmente illeciti
utilizzare le informazioni acquisite lecitamente, ad esempio una schermata aperta di computer e chat, per approfondimenti investigativi leciti
in luogo pubblico sono consentite le riprese e comunque eventuali amici o testimoni, o investigatori privati autorizzati, possono essere chiamati a riferire di quello che hanno visto o sentito
procedere ad una serie di verifiche sulle banche dati pubbliche e sui profili social pubblici
spesso ormai non è raro che informazioni compromettenti vengano inavvertitamente postate su profili pubblici

Da ultimo è importante sapere che la prova del “tradimento”, così importante a livello umano e personale, spesso comporta conseguenze limitate dal punto vista processuale e sostanziale nel giudizio di separazione / divorzio, perché la infedeltà deve essere stata la causa unica della crisi del legame matrimoniale, circostanza che spesso non si verifica, perché il legame era in crisi da tempo

Molto più importante allora è acquisire informazioni utili a dimostrare che la condotta complessiva della controparte è stata contraria ai doveri del matrimonio, anche per motivi indipendenti dalla finale (o continuata) infedeltà.

Spesso sfugge che una condotta costantemente negativa di uno dei coniugi nell’arco di tutta la vita matrimoniale può avere conseguenze per più importanti di un singolo tradimento, sotto il profilo patrimoniale.

L’importo del mantenimento, infatti, soprattutto in sede di divorzio, va valutato anche alla luce dell’apporto di ciascuno dei coniugi al ménage familiare