Attribuire beni determinati con il testamento. Si è sempre sicuri di realizzare l’effetto voluto?

Prima domanda: si vuole beneficiare un erede (che risponde anche dei debiti) o solo dare un qualcosa a un soggetto che rimane sostanzialmente estraneo

Quando con il testamento si attribuiscono beni determinati, si deve interpretare la volontà del testatore per verificare se gli stessi vengono attribuiti come quota del patrimonio (e in tal caso si ha una istituzione di erede), o come singoli e determinati rapporti (in tal caso si ha un legato).

La conseguenza più importante della diversa attribuzione è che l’erede risponda dei debiti del de cuius, mentre il legatario no (il legato d’altronde di acquista senza bisogno di accettazione – salva facoltà di rinunciare – a differenza della eredità)

Seconda domanda: quali implicazioni se il beneficiario è un figlio (o un legittimario in genere) ?

Se il legatario è un figlio, lo stesso è anche un legittimario, dunque ha diritto ad una quota minima ed intangibile del patrimonio del defunto, che non può essergli negata.

Il legato può essere previsto anche “in sostituzione della legittima”, ma in tal caso il legittimario puo’ rinunziare al legato e chiedere la legittima (art. 551 c.c.), e in caso di rifiuto può agire con l’azione di riduzione, far accertare la sua illegittima esclusione, far accertare la sua qualità di erede e conseguire la sua quota legittima.

Se invece accetta il legato, invece, occorre verificare se l’attribuzione patrimoniale a titolo particolare va a incidere sulla sua “legittima”, o se va a incidere sulla “disponibile”.

Ai sensi dell’art. 564 c.c. “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”, dunque è il testatore che decide espressamente

Se il testatore non dice nulla, i legati vanno “imputati” alla legittima, con la conseguenza il legittimario che non potrà agire in riduzione se il valore del sia uguale o superiore alla sua quota di legittima)

Terza domanda: chi “paga” il legato ?

Il legato può essere a carico degli eredi o carico di uno o più legatari, e se non è altrimenti indicato dal testatore è a carico degli eredi.

Si possono verificare queste ipotesi

  1. il legato grava su tutti gli eredi, e in tal caso si ha il “prelegato”, una “aggiunta” alla eredità a favore di uno dei coeredi (è sufficiente sottrarre al relictum quanto sia stato attribuito al legatario, dividendo la restante massa tra gli eredi, in proporzione alle loro quote).
  2. Il legato non grava sul beneficiario: in questo caso il beneficiario consegue una maggiorazione per intero, perché non deve contribuire alla disposizione a titolo particolare
  3. il legato grava su un solo erede: in questo caso uno degli eredi deve soddisfare da solo la disposizione a titolo particolare
  4. il legato grava solo su alcuni eredi, ma non su tutti
  5. il legato grava su un legatario
  6. il legato grava sul solo beneficiario: in questo caso il testatore vuole lasciare un bene particolare al suo erede, ma senza favorirlo con una maggiorazione rispetto agli altri, ma solo allo scopo di “concretizzare” la quota ereditaria.

Quali conseguenze sulla “legittima” ?

In tutte queste ipotesi il piano della eventuale lesione della legittima è diverso, perché per valutare quest’ultimo aspetto occorre sempre e solo verificare se i beni conseguiti sono o meno sufficienti a integrare la quota di riserva, sempre alla luce della dispensa o meno dalla imputazione.