Non sempre i coniugi sono “trasparenti” tra loro, anche con riferimento alla propria potenzialità economica (per non parlare di “altro”).
Ma le rispettive “meta’” non stanno con le mani in mano, e quando le cose vanno male, quando si passa alle vie giudiziarie e si va in Tribunale per la “separazione”, molti le studiano tutte per andare a scandagliare le risorse dell’altro.
I più tenaci si sono chiesti se potevano chiedere direttamente alla Agenzia delle Entrate informazioni sulla reale situazione patrimoniale del coniuge
Molti, in epoca di “riservatezza” imperante, potrebbero pensare che la Pubblica Amministrazione non dovrebbe assolutamente soddisfare la richiesta di accesso, quantomeno se non dietro ordine del giudice
Secondo il Consiglio di Stato non è così (vedi sentenza in epigrafe)
In sintesi:
1) un marito con istanza formale ai sensi della L. n. 241 del 1990, aveva chiesto l’accesso degli atti relativi alla moglie (dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; certificazione reddituale dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria; contratti di locazione a terzi delle eventuali proprietà immobiliari; comunicazioni eventuali inviate da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria – Sezione Archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti anche in qualità di delegante o di delegato; documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale).
2) La Pubblica Amministrazione non rispondeva proprio (non dovrebbe, ma lo fa), e il marito impugnava al TAR Campania il relativo silenzio rigetto, che respingeva le domande più generiche – tutti gli ulteriori atti ecc. ecc. – (attenzione nei contenziosi se volete avere maggiori possibilità di successo dovete essere precisi, vi dovete sforzare) ma accoglieva la richiesta ;
3) anche se esistono norme specifiche del processo civile (492-bis c.p.c. – per la ricerca telematica dei beni da pignorare, 155-sexies disp. att. c.p.c. – anche in mancanza di titolo esecutivo e anche per sequestri in ambito di controversie di famiglia), 210 – 211 cpc (ordine di esibizione) art. 5 c. 9 L. 898/70 sul Divorzio applicabile anche alla separazione (indagini Polizia Tributaria) il diritto di accesso si può utilizzare
4) l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione (parteggia per chi non vuole dire quanto guadagna ? … no, vuole evitare un aggravio amministrativo costituito dalla necessità di impegnare personale per le ricerche e le risposte), ma il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello
5) dice il CdS che le comunicazioni reddituali costituiscono “documenti”, sussiste un “interesse diretto, concreto ed attuale” (e questo lo sa bene chi vuole sapere quanto gli sta nascondendo l’amato – nel senso più di passato che di participio – coniuge), ma questo interesse è anche giuridicamente rilevante e tutelato (attenzione: se pende un giudizio)
6) le norme processuali non possono limitare il diritto di accesso, anche in funzione degli interessi dei figli minori, questi ultimi tutelati anche dall’art. 5 del settimo Protocollo Addizionale della CEDU e dagli artt. 29 e 30 della Costituzione, e la possibilità di esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi in pendenza di giudizio civile, in via generale, viene vista come una realizzazione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale” (e non come molti potrebbero ritenere un aggiramento delle rigorose norme processuali per la formazione della prova)
7) in effetti i piani di azioni delle indagini sono diversi, e del resto – questo lo dico io, non il consiglio di Stato, anche quanto acquisito con accesso agli atti va introdotto nel processo con le rigide modalità processuali e nell’ambito dei termini stabiliti
8) Con riguardo al rapporto tra accesso e privacy, – dice il CdS – prevale sulla riservatezza e sulla “sensibilità” dei dati, sia il diritto di difesa in giudizio che quello della tutela degli interessi della famiglia e dei figli, e si richiama anche il cercare di “evitare rendite parassitarie ed ingiustificate protezioni patrimoniali” (cfr. Cass. civ., n. 11504/2017).