La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una decisione del 3.10.2019 – solo pregiudiziale – Nella causa C 18-18, (cioè alla fine nel caso concreto deciderà la Corte del Paese interessato, cioè l’Austria) ha detto che
- deve sempre essere salva la libertà di espressione prevista all’art. 10 par. 1, della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950], che può essere sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all’articolo 46, paragrafo 1, del trattato.
- La libertà del commercio elettronico deve sempre garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica.
- Quando si tratta di commercio elettronico (è il caso di facebook, Prestatore di servizi di hosting), si applica la Direttiva 2000/31/CE – che all’art. 14, paragrafi 1 e 3 prevede la possibilità di esigere di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione, che a livello personale e territoriale è regolata dall’Articolo 18, paragrafo 1
- Vi è però l’Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza, Articolo 15, paragrafo 1
- Quasto obbligo di chi memorizza di informazioni di agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite fa da pendant alla esenzione di responsabilità per il gestore della piattaforma
- La esenzione vale però finché il gestore della piattaforma sia all’oscuro degli illeciti, perché non appena viene al corrente di tali fatti, deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni lesive e deve disabilitarne l’accesso.
Il punto importante è: la rimozione deve avvenire a livello mondiale, o a livello dello stato del soggetto interessato ? (La Corte Europea dice: a livello mondiale)
La seconda questione è: anche se non c’è un obbligo di sorveglianza, quando c’è stato un precedente contenuto illecito il gestore della piattaforma è obbligato ad una rimozione di contenuto identico, visto che già sa che quel contenuto non è consentito? (La Corte Europea dice: sì, rimuovere automaticamente i contenuti identici)
La terza questione è: rimuovendo dei contenuti “presunti” indentici – si pensi alla condivisione, che può anche essere non mera riproduzione, ma rielaborazione – (a quel punto non ha deciso un giudice, ma – ad. Esempio – facebook, non si compie una censura preventiva ? (a maggior ragione di si adottanto sistemi automatici di contenuto, come ovviamente dovrebbe fare facebook) ?
I danni da contenuti diffamatori o illeciti oggi si propagano con rapidità e senza confini geografici
E’ ovvio che se fosse consentita la memorizzazione sulla piattaforma di messaggi appena diversi da quelli dichiarati illeciti in precedenza, si obbligherebbe il danneggiato a dover moltiplicare le procedure al fine di ottenere la cessazione dei comportamenti illeciti di cui è vittima.