Spese straordinarie per i figli: ci si può opporre a tutte ? La Cassazione non è d’accordo

La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione tende a valorizzare l’interesse del figlio rispetto all’accordo dei genitori, e così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16175/2015 (richiamata anche da Cass. 2127/2016) ha deciso che:

“nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 10174 del 20 giugno 2012, in tema di rilevanza relativa dell’accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli che non assume carattere vincolante dovendo il giudice ispirarsi all’esclusivo interesse del minore), la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”

La medesima Suprema Corte con la sentenza 4060/2017 ha ulteriormente precisato che sussiste:

“a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass. sez. 1, 19607/2011; conforme, da ultimo, Cass. sez. 6-1, 16175/2015)” … per cui “quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore. L’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore”