L’art. 337 septies c.c. (ex art. 155 quinquies c.c.) – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni – Prevede che
Il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto.
In mancanza di una richiesta del figlio, che escluderebbe il diritto del genitore, non si può chiedere che l’assegno venga dato al figlio invece che al coniuge.
Ciò anche se si sospetta che le somme versate vengano utilizzate dal coniuge anche per sé stesso
Cass. 921/2014 (confortata da molte altre e da ultimo da Cass. 18008/2018) spiega:
a) La L. n. 54 del 2006 non ha modificato il precedente impianto normativo, secondo il quale il coniuge che provvede direttamente e integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, è legittimato personalmente a pretendere l’assegno di mantenimento
b) Tale “legittimazione” è “concorrente” rispetto a quella del figliomaggiorenne, e resta subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest’ultimo
c) Ciò perché il genitore convivente con il figlio sopporta delle spese che gravano ex art. 148 c.c. su entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che il figlio sia (o sia divenuto) divenuto maggiorenne
d) In concreto, e sempre in presenza di domanda del figlio (che protrebbe agire in giudizio per chiedere lui il mantenimento diretto e/o potrebbe intervenire nel giudizio tra i genitori), il Giudice potrà prevedere un “versamento” (su un piano attuativo) in parte al coniuge e in parte al figlio, o anche tutto al figlio
E’ ovvio che se un figlio convivente con uno dei genitori chiedesse e ottenesse il versamento diretto e integrle del mantenimento, si porrebbe un problema di regolamentazione tra lo stesso e il genitore con il quale convive (che gli fornisce vitto, alloggio ecc.)
Cosa si può fare ?
Quello che si può sempre fare, è verificare se la somma erogata, al figlio maggiorenne o al coniuge con lo stesso convivente, sia adeguata alle spese per lo stesso sostenute