IL TEST DEL DNA, NEL DUBBIO DEL PADRE CHE VORREBBE RICONOSCERE UN NEONATO.

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PRIMA DI RICOSCERE UN FIGLIO, IL PRESUNTO PADRE PUO’ PRETENDERE UN ESAME DEL DNA, PER ESSERE SICURO DELLA SUA PATERNITA’ ? E SE IL TEST, RICHIESTO IN VIA BONARIA ALLA MADRE, VIENE NEGATO, COME SARA’ VALUTATO IN FUTURO IL COMPORTAMENTO DEL PADRE, CHE NEL DUBBIO NON RICONOSCE, E POI A DISTANZA DI ANNI SUBISCE CON ESITO POSITIVO UN’AZIONE DI ACCERTAMENTO DI PATERNITA’ NATURALE, CON RICHIESTA DI DANNI ? C’E’ UN DOPPIO DANNO: QUELLO DEL FIGLIO, CHE PER ANNI NON AVUTO UN PADRE (E NEMMENO IL MANTENIMENTO), E QUELLO DEL PADRE (DANNO MORALE), CHE PER ANNI NON HA AVUTO UN FIGLIO. MA SE IL PADRE NEL DUBBIO RICONOSCE, E POI QUELLO NON ERA IL FIGLIO ? IL PADRE POTREBBE RICONOSCERE E POI SUBITO IMPUGNARE PER DIFETTO DI VERIDICITA’, PER ANDARE SUBITO ALL’ACCERTAMENTO. MA SAREBBE “PATERNO” AGIRE CON QUESTE STRATEGIE ? FORSE INVECE SI POTREBBE FARE LEVA SULL’ART. 333 C.C. , DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEI MINORI EX ART. 38 DISP. ATT. CPC, SU IMPULSO DEL PUBBLICO MINISTERO EX ART. 336 C.C. (PERCHE’ CHI NON HA ANCORA RICONOSCIUTO NON E’ UN GENITORE).  NON E’ INFATTI UNA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE PER IL FIGLIO, QUELLA DELLA MADRE CHE RIFUTA IL TEST DEL DNA E COMUNQUE RIFIUTA LA RICHIESTA DI UN SUO PARTNER, CHE VORREBBE RICONOSCERE IL FIGLIO, MA PREVIO UN TEST DEL DNA PER ESSERE SICURO DELLA SUA PATERNITA’ ?

Corte d’appello di Perugia – Sezione civile – Sentenza|15 gennaio 2021 n. 31 afferma che “ben avrebbe potuto l’attore agire giudizialmente per l’accertamento della paternità naturale, ottenere in quella sede l’accertamento genetico negato dalla convenuta (la quale non avrebbe potuto formulare nessuna opposizione, trattandosi di accertamento non riguardante la sua persona) e, in ipotesi di accertata paternità, esercitare i relativi diritti/doveri verso il figlio”.

Il manuale del Bianca (Giuffré – 1989) Diritto Civile – Volume 2 La Famiglia – Le Successioni a pag. 292 sostiene invece che “il genitore non è legittimato ad agire per la dichiarazione della sua paternità o maternità in quanto egli può accertare direttamente la filiazione mediante il riconoscimento”.

In effetti, anche secondo Cass. 2576_1993 “l’azione per la dichiarazione della paternità e maternità naturale, così secondo la disciplina dettata nel testo originale del codice civile, vigente al momento della proposizione dell’azione, come secondo la legge di riforma del diritto di famiglia, ha carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete soltanto al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti; ove il soggetto legittimato sia legalmente incapace, essa può essere promossa nel suo interesse, ai sensi dell’art. 273 c.c., unicamente dal genitore che esercita la potestà o dal tutore”.

Il genitore presunto padre (o madre) svolge solo il ruolo di “colui contro il quale l’azione viene proposta” (art. 276 c.c.)

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è una semplice dichiarazione del genitore (art. 254 c.c.), peraltro irrevocabile (art. 256 c.c.), salva la impugnazione per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), che per l’autore del riconoscimento stesso è soggetta a un breve termine di decadenza (un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita).

Se fosse negato il consenso al riconoscimento, da parte del genitore che ha già effettuato il riconoscimento stesso (art. 250 c.c.) il giudice verificherebbe l’interesse del figlio, e in tale sede anche la reale veridicità del riconoscimento richiesto.

Ma se il consenso non viene negato, non vi è spazio per la prova del DNA obbligatoria: l’eventuale riconoscimento produce il suo effetto.

Dunque se deve dedurre che il presunto padre naturale non possa pretendere un accertamento scientifico della sua paternità, al fine di valutare preventivamente se procedere o meno al riconoscimento. Deve decidere se riconoscere il figlio o meno, con tutti i dubbi che può avere, quando ad esempio la madre aveva altri rapporti all’epoca del concepimento, o comunque quando l’incontro che ha dato luogo al presunto concepimento è stato occasionale, o quando la madre nega la paternità, o anche se non nega né conferma, rifiuta l’offerta di riconoscimento del presunto padre.

Certo il presunto padre può fare una richiesta bonaria di esame del DNA alla madre, e può chiederle di confermare che da quanto alla stessa risulta la paternità sia certa. Nel caso l’esame però venga negato, o non vi sia risposta, la scelta di chiedere la decisione del giudice, sostitutiva del mancato consenso rimane al padre.

Vedi in maiuscolo per altri spunti.