I debiti ereditari si pagano pro-quota, ma bisogna fare tempestiva eccezione, tranne che si entri nel processo in luogo dell’originario debitore, venuto a mancare nel corso del processo.

Come si sa i debiti ereditari “ipso iure dividuntur”, cioè ognuno degli eredi è tenuto a risponderne unicamente nei limiti della propria quota.

Una volta si poteva dire lo stesso dei crediti, ma successivamente a Cassazione civile, SS.UU., sentenza 28/11/2007 n° 24657, la questione è diversa.

Comunque, attenendoci in questa sede ai debiti, occorre fare i conti, come sempre, anche con le regole processuali.

Per principio generale, sulla base dell’art. 754 cod. civ., il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di eccepire processualmente e tempestivamente di essere tenuto soltanto pro quota, e contestualmente di indicare l’esistenza di altri coeredi, tenuti per le restanti quote, rimanendo diversamente soggetto al pagamento dell’intero.

Questo però unicamente nel caso in cui la qualità di coerede preesista all’inizio del processo.

Nella diversa ipotesi” in cui la qualità di erede e la conseguente legittimazione a stare in giudizio in tale qualità siano sopravvenute all’inizio del processo introdotto nei confronti del titolare originario della situazione soggettiva passiva oggetto di successiva vicenda successoria, nel qual caso, a seguito della prosecuzione, in confronto della pluralità di eredi, del processo iniziato verso il de cuius, si instaura tra di essi, come già rilevato, una condizione di litisconsorzio processuale necessario”.

In questa ipotesi, anche in mancanza di tempestiva eccezione, l’erede dell’originario convenuto, suo dante causa, “al pari degli altri coeredi debitamente convenuti nel processo” … può essere condannato esclusivamente nei limiti della propria quota”.

Questo insegna la Corte di Cassazione nella sentenza 3391/2023 del 03/02/2023.