Molti vorrebbero sapere dove va il coniuge con la sua macchina, e la tecnologia oggi consente di farlo.
Abbiamo visto tanti film nei quali viene applicato un “GPS Tracker” sotto il parafango della autovettura di qualcuno, un apparecchietto che oggi si trova su internet per pochi soldi ed ha una precisione ed una facilità utilizzo, che lo rende alla portata di tutti (chi non sa usare una app di navigazione sul cellulare)
Per quanto riguarda il “tracciamento” del coniuge, il Decreto Ministeriale n. 269 del 2010 all’art. 5, per l’investigazione privata, cioè per “attivita’ di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse” … “i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attivita’ di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente”.
Il vademecum Operativo del Ministero dell’Interno del 24.3.2011, ritiene espressamente che “per quel che concerne, poi, la possibilità di disimpegnare le attività di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche (localizzatori satellitari), la più recente giurisprudenza ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è, quindi, assimilabile all’attività d’intercettazione di comunicazioni o conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale)
Il pedinamento operato dagli investigatori privati non integra gli estremi dell’azione molesta punita dall’art. 660 codice penale, anche se interferisce nell’altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce3. Cfr. Corte di Cassazione – Sez.VI Penale – sentenza nr.11846 del 2.10.1978; Pretura Penale di Talentano (VT), sentenza del 16.3.1984
Deve trattarsi di investigatori autorizzati, con un incarico lecito, che devono rispettare appositi registri e notificare al Garante della Privacy la propria attività.
Deve anche evitarsi di interferire luoghi di privata dimora, protetti dall’art. 614 c.p. (l’autovettura non è un luogo di privata dimora)
Ma il privato cittadino può utilizzare il GPS per localizzare il coniuge, visto che il fai da te sarebbe tanto facile (ed economico) ?
Secondo Cassazione Penale 20-11-2014, n. 48264 investigare, pedinare e raccogliere informazioni saltuariamente sulla la moglie di qualcuno, in maniera privata e non professionale, non costituisce esercizio abusivo di attività di investigazione privata.
Ma questo non significa che sia consentito farlo, anche perché occorre tenere presente, al di là della rilevanza penale della condotta di “pedinamento privato” potrebbe configurare, per le concrete modalità del fatto:
1) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp) se anche in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, si reca a taluno molestia o disturbo
2) atti persecutori (stalking) (612 bis c.p.) ove il pedinamento, per la sua insistenza e reiterazione, assuma i caratteri della minaccia o della molestia che causa “un perdurante e grave stato di ansia o di paura”, “fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ovvero tale da “costringere … ad alterare le proprie abitudini di vita” ( La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici (vedi Cassazione penale n. 8362/2017)
3) maltrattamenti (art. 572 c.p.) vedi sentenza n. 3025/2016 della Cassazione, anche se ovviamente nel caso specifico i pedinamenti erano stati continui e assillanti su tutte le attività e gli spostamenti della donna, finanche nel contesto lavorativo (presso il bar dove lavorava come cameriera) a causa del sospetto di relazioni extraconiugali.