Imporre a Facebook di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione quando ci sono contenuti diffamatori o comunque illeciti. Si può, ma con quale estensione territoriale ? Solo il paese interessato dal danneggiato o tutto il mondo ? E analoghi contenuti successivi ?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una decisione del 3.10.2019 – solo pregiudiziale – Nella causa C 18-18, (cioè alla fine nel caso concreto deciderà la Corte del Paese interessato, cioè l’Austria)  ha detto che

  1. deve sempre essere salva la libertà di espressione prevista all’art. 10 par. 1, della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950], che può essere sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all’articolo 46, paragrafo 1, del trattato.
  2. La libertà del commercio elettronico deve sempre garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica.
  3. Quando si tratta di commercio elettronico (è il caso di facebook, Prestatore di servizi di hosting), si applica la Direttiva 2000/31/CE – che all’art. 14, paragrafi 1 e 3 prevede la possibilità di esigere di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione, che a livello personale e territoriale è regolata dall’Articolo 18, paragrafo 1
  4. Vi è però l’Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza, Articolo 15, paragrafo 1
  5. Quasto obbligo di chi memorizza di informazioni di agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite fa da pendant alla esenzione di responsabilità per il gestore della piattaforma
  6. La esenzione vale però finché il gestore della piattaforma sia all’oscuro degli illeciti, perché non appena viene al corrente di tali fatti, deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni lesive e deve disabilitarne l’accesso.

Il punto importante è: la rimozione deve avvenire a livello mondiale, o a livello dello stato del soggetto interessato ? (La Corte Europea dice: a livello mondiale)

La seconda questione è: anche se non c’è un obbligo di sorveglianza, quando c’è stato un precedente contenuto illecito il gestore della piattaforma è obbligato ad una rimozione di contenuto identico, visto che già sa che quel contenuto non è consentito?  (La Corte Europea dice: sì, rimuovere automaticamente i contenuti identici)

La terza questione è: rimuovendo dei contenuti “presunti” indentici – si pensi alla condivisione, che può anche essere non mera riproduzione, ma rielaborazione – (a quel punto non ha deciso un giudice, ma – ad. Esempio – facebook, non si compie una censura preventiva ?  (a maggior ragione di si adottanto sistemi automatici di contenuto, come ovviamente dovrebbe fare facebook) ?

I danni da contenuti diffamatori o illeciti oggi si propagano con rapidità e senza confini geografici

E’ ovvio che se fosse consentita la memorizzazione sulla piattaforma di messaggi appena diversi da quelli dichiarati illeciti in precedenza, si obbligherebbe il danneggiato a dover moltiplicare le procedure al fine di ottenere la cessazione dei comportamenti illeciti di cui è vittima.