Il proprietario o il Condominio non possono opporsi al passaggio di cavi a fibra ottica

No, non possono opporsi, ai sensi dell’art. 91  del D.Lvo 1.8.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),

Devono tollerare il passaggio nell’immobile di loro proprieta, anche se occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

Inoltre, devono e anche sopportare il passaggio nell’immobile di loro proprieta’ del personale dell’esercente il servizio , anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.

L’operatore di comunicazione ha però l’obbligo, d’intesa con le proprieta’ condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

Non deve essere alterato l’aspetto esteriore dell’immobile

Al proprietario non e’ dovuta alcuna indennita’.

L’operatore incaricato del servizio puo’ agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, quando si tratta di fibra ottica, non è necessaria neanche una preventiva richiesta di utenza.

Ai sensi del D. Lvo 15.2.2016, n. 33 un proprietario o un condominio di un edificio realizzato nel rispetto  di quanto previsto dell’articolo  135-bis  del  decreto  del  DPR 6.6.2001, n. 380 (dal 2015 Tutti gli edifici di nuova costruzione – o con ristrutturazione profonda – devono essere realizzati con adeguati spazi installativi per reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili e connessione con terminale di rete di accesso, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, hanno “ il diritto, ed  ove  richiestone,  l’obbligo,  di  soddisfare  tutte  le richieste ragionevoli di accesso presentate  da  operatori  di  rete, secondo termini e condizioni eque e non  discriminatorie,  anche  con riguardo al prezzo (tanto più se un condominio “realizzi da se’ un impianto multiservizio in fibra ottica e un  punto di accesso in conformita’).

Secondo termini e condizioni eque significa che in questo caso si può chiedere un compenso all’operatore per l’utilizzo degli spazi installativi e/o della rete predisposta (fermo restando il diritto degli operatori di installare a proprie spese), salvo che la duplicazione sia “tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico”

I detti lavori (art. 4 bis) sono “equiparati   ai   lavori   di manutenzione straordinaria  urgente  di  cui  all’articolo  1135  del codice  civile” , con la conseguenza che possono essere ordinati dall’amministratore.

In mancanza di accordo ci si può rivolgere all’organismo nazionale di risoluzione delle controversie, salvo sempre il ricorso all’autorità giudiziaria, che adotta  una  decisione vincolante, nel più breve tempo possibile (e  in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa), che può essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria

La decisione vincolante di cui sopra costituisce un ordine ex art. 98 c. 11, del D.Lvo 1.8.2003,  n.  259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) con conseguente possibile applicabilità di pesanti sanzioni amministrative (da 15.000 euro a 150.000 euro o da € 5.000 euro a 50.000 euro, a seconda della fattispecie).