Il Giudice può obbligare un padre a vedere i figli ?

Molti vorrebbero che il Giudice imponesse al coniuge (quasi sempre il padre) di vedere di più i figli, o almeno di rispettare la frequenza minima stabilita nei provvedimenti del Tribunale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6471/2020 del 6.3.2020 conferma che il Giudice non ha questo potere.

Quello di vedere i figli è un diritto e un dovere, ma il “dovere” è rimesso alla “autonoma e spontanea osservanza dell’interessato e, pur nell’assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell’indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore”

E’ ovvio che vi sia un diritto dei figli alla “alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l’esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate”  

Ma mentre il DIRITTO i figli riceve tutela

dal sistema rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in atto dall’altro genitore che, di ostacolo all’esercizio dell’altrui diritto ed integrative di inadempimenti gravi, divengono ragione di risarcimenti e sanzioni secondo il sistema modulare e flessibile voluto dal legislatore all’art. 709-ter cod. proc. civ. che prevede che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, di modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, di: a) ammonire il genitore inadempiente; b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o c) nei confronti dell’altro genitore; d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.

Il DOVERE di vedere il figlio non è invece coercibile,

nel senso che non solo non si può imporre al genitore di vedere il figlio, ma anche sotto il profilo che non si possono imporre delle sanzioni finalizzate a stimolare un determinato comportamento (ad esempio, come nel caso analizzato dalla Cassazione, il pagamento di una somma di denaro – euro 100 – per ogni mancata “visita” al figlio stesso nei giorni e negli orari stabiliti come “diritto” del padre), anche perché l’emanazione di un provvedimento simile (previsto dall’art. 614-bis cod. proc. civ. per altre violazioni dell’obbligo di fare – o non fare – infungibile, che cioè può essere fatto da altri o in altro modo) ”si pone in evidente contrasto con l’interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione”.

In effetti quale contributo educativo potrebbe dare a un figlio un padre che lo va a prendere regolarmente solo per non dover pagare euro 100 di “multa” ogni volta ?

Ma allora il genitore che non vede il figlio non va incontro a nessun pregiudizio a livello giuridico, anche se viola il dovere di contribuire alla formazione serena ed equilibrata della prole ?

Non è così, perché in realtà dal mandato esercizio del dovere di vedere i figli possono derivare conseguenze molto gravi quali:

 a) una modifica peggiorativa dei provvedimenti in vigore in tema di affidamento (anche con aumento del contributo al mantenimento del genitore che si disinteressa, non però quale sanzione pecuniaria, ma quale riequilibrio del maggiore onere imposto all’altro genitore nella cura del figlio)

b) provvedimenti “de potestate”, sino alla decadenza stessa dalla responsabilità genitoriale (che comporta la esclusione da tutte le scelte rilevanti sulla vita del figlio – es. scuola, salute, amicizie, ecc. – nonché il potere di rappresentarli in giudizio e di amministrare i loro beni, fermo l’obbligo al mantenimemento e fermo il diritto/dovere di frequentare i figli, salvo casi di abuso

c) l’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316, primo comma, cod. civ.)

d) l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 cod. civ.)

e) la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen sez. 6, 24/10/2013 n. 51488, Rv. 257392 – 01).

Sotto il profilo morale

Rimane il peso sulle spalle il peso di una condotta riprovevole, rimarcata dalla disistima – per usare un eufemismo – dell’altro genitore premuroso e di tutto il consesso civile, inclusi amici e conoscenti e strutture pubbliche e private che vengono a conoscenza della condotta menefreghista di uno dei genitori