Lavoro part-time già in essere – Struttura Sanitaria – Illegittima richiesta di esclusiva nei confronti del lavoratore, motivata sulla base della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18.4.2020, che impone di destinare il personale interno ad una sola struttura, per prevenire la diffusione di contagi – Un’interpretazione negativa

Una struttura sanitaria può obbligare un lavoratore sanitario part-time (infermiere, terapista della riabilitazione, psicologo, ecc.) a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si esclude la possibilità per lo stesso di lavoro esterno e domiciliare, facendo riferimento alla Ordinanza della Regione Lazio in oggetto ?

A nostro avviso non è possibile, perché la suddetta Ordinanza Regionale si riferisce non certo direttamente ai Lavoratori, ma ai Legali Rappresentanti e ai Dirigenti Sanitari delle Strutture Territoriali sanitarie/sociosanitarie/assistenziali, nell’ambito delle proprie Aziende.

I Responsabili delle strutture, non possono impiegare i propri lavoratori in più siti interni, ma i lavoratori, ed in particolare quelli part-time, possono continuare a lavorare all’esterno in altri centri, o effettuare prestazioni domiciliari privati, nell’ambito del rispetto del proprio contratto di lavoro, e dei principi generali dell’ordinamento.

Dalla lettura delle pag. 8 (punto 1 a), pag. 16 dell’Ordinanza di cui sopra, e dal tenore della dichiarazione sostitutiva a pag. 40, il legale rappresentante della Struttura (con controfirma del D.S.  per l’attuazione), deve attestare, a pena di falso, … “ di aver impartito specifiche disposizioni e destinato il personale esclusivamente ad una singola struttura o, qualora dotata di più stabilimenti, ad un singolo stabilimento”.

D’altronde, l’art. 22 del vigente CCNL dipendenti degli IRCCS e delle strutture sanitarie ospedaliere sanità privata prevede espressamente che “i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a comunicare l’esistenza di altri rapporti di lavoro”, e riconosce dunque espressamente il diritto di lavorare esternamente (una diversa normativa sarebbe anche costituzionalmente illegittima, per violazione degli art. 4 e 35 della Costituzione).

E’ escluso poi che un atto amministrativo possa limitare il diritto al lavoro di un cittadino, e interpretata diversamente l’Ordinanza della Regione Lazio sarebbe illegittima e disapplicabile, tanto più ove andasse ad attribuire il potere ad uno dei datori di lavoro di impedire al dipendente di lavorare autonomamente e/o per altri soggetti esterni.