Una struttura sanitaria può obbligare un lavoratore sanitario part-time (infermiere, terapista della riabilitazione, psicologo, ecc.) a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si esclude la possibilità per lo stesso di lavoro esterno e domiciliare, facendo riferimento alla Ordinanza della Regione Lazio in oggetto ?
A nostro avviso non è possibile, perché la suddetta Ordinanza Regionale si riferisce non certo direttamente ai Lavoratori, ma ai Legali Rappresentanti e ai Dirigenti Sanitari delle Strutture Territoriali sanitarie/sociosanitarie/assistenziali, nell’ambito delle proprie Aziende.
I Responsabili delle strutture, non possono impiegare i propri lavoratori in più siti interni, ma i lavoratori, ed in particolare quelli part-time, possono continuare a lavorare all’esterno in altri centri, o effettuare prestazioni domiciliari privati, nell’ambito del rispetto del proprio contratto di lavoro, e dei principi generali dell’ordinamento.
Dalla lettura delle pag. 8 (punto 1 a), pag. 16 dell’Ordinanza di cui sopra, e dal tenore della dichiarazione sostitutiva a pag. 40, il legale rappresentante della Struttura (con controfirma del D.S. per l’attuazione), deve attestare, a pena di falso, … “ di aver impartito specifiche disposizioni e destinato il personale esclusivamente ad una singola struttura o, qualora dotata di più stabilimenti, ad un singolo stabilimento”.
D’altronde, l’art. 22 del vigente CCNL dipendenti degli IRCCS e delle strutture sanitarie ospedaliere sanità privata prevede espressamente che “i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a comunicare l’esistenza di altri rapporti di lavoro”, e riconosce dunque espressamente il diritto di lavorare esternamente (una diversa normativa sarebbe anche costituzionalmente illegittima, per violazione degli art. 4 e 35 della Costituzione).
E’ escluso poi che un atto amministrativo possa limitare il diritto al lavoro di un cittadino, e interpretata diversamente l’Ordinanza della Regione Lazio sarebbe illegittima e disapplicabile, tanto più ove andasse ad attribuire il potere ad uno dei datori di lavoro di impedire al dipendente di lavorare autonomamente e/o per altri soggetti esterni.