Non si può revocare la donazione al figlio precedente, se da una successiva unione ne nasce un altro
L’art. 803 c.c. consente a chi ha effettuato una donazione di revocarla, se non aveva o ignorava di avere figli al tempo della donazione, in caso di sopravvenienza o esistenza di un figlio o discendente.
Potrebbe sorgere il dubbio che la norma si applichi anche se il donante sapeva già di avere un figlio al tempo della donazione, ma, avendone avuto un altro successivamente alla donazione, magari da un’altra relazione, voglia ripensare la sua volontà e revocare l’atto di liberalità fatto in precedenza, per aiutare anche il figlio venuto dopo.
Secondo l’interpretazione tradizionale, ribadita da Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 5345 Anno 2017, ciò non è possibile.
In breve, secondo la Cassazione, il caso di chi fa un a donazione quando non ha figli o ignora di averli, è diverso da quello di colui che la fa nella consapevolezza di avere dei figli, e poi si pente, perché successivamente gliene vengono altri, che vorrebbe aiutare come i primi (dunque non c’è nemmeno una fondata questione di incostituzionalità della norma).
Dice la Cassazione che chi non ha avuto figli non ha ancora provato il sentimento di amor filiale, con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto, il che gli garantisce la possibilità di rivalutare la sua scelta in caso di sopravvenienza o scoperta di figli precedenti.
- Attenzione però, i figli sopravvenuti pregiudicati dalla precedente donazione hanno sempre diritto all’azione di riduzione, se il genitore non gli lascerà una porzione di patrimonio tale da soddisfare la loro quota “legittima”, che va calcolata tenendo conto delle precedenti donazioni ai coeredi.