Successione legittima – I nipoti, figli della figlia premorta del fratello o della sorella del de cuius succedono per rappresentazione – Il divieto vale solo per la testamentaria – Lo conferma Cass. 964/2022 del 12.1.2022

Per risolvere la questione giuridica occorre considerare che nella successione legittima, se il primo “chiamato all’eredità” è un fratello o sorella del de cuius, gli succedono per rappresentazione i figli (il premorto, ovviamente non può accettare l’eredità, integrando tale circostanza il caso dell’art. 467 comma 1 c.c.)

La infruttuosa chiamata ereditaria di un fratello / sorella del defunto, determina l’operatività della rappresentazione, in linea collaterale, a favore dei suoi discendenti, ai sensi dell’art. 468 c.c., secondo il quale “la rappresentazione ha luogo … nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle defunto”.

Verificatesi le condizioni iniziali per la applicazione della rappresentazione, la stessa “ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe” (art. 469 c.c.).

Dunque se anche la figlia/figlio del fratello/sorella è premorto, gli succedono per rappresentazione i figli (cioè i nipoti del de cuius)

Chi cerca di negare ai nipoti il diritto di succedere commette l’errore giuridico di considerare come primo chiamato il figlio/figlia del fratello/sorella del de cuius.

E’ da tenere in considerazione che ai sensi dell’art. art. 467 c.c. c. 1 “La rappresentazione fa subentrare i discendenti ((…)) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo’ o non vuole accettare l’eredita’ o il legato”.

Dunque i nipoti conseguono il diritto di succedere in luogo e nel grado del proprio genitore premorto, che a sua volta, sempre per rappresentazione, era subentrato nella chiamata in luogo e nel grado del fratello/sorella del de cuius (primo chiamato alla successione di questa, ha legittimato la successione di tutti i suoi discendenti per rappresentazione).

Tutte le sentenze della Corte di Cassazione che hanno escluso i nipoti dalla successione del figlio del fratello / sorella del decuius hanno riguardato il caso di petizioni di eredità avanzate da discendenti di nipoti, primi chiamati, in quanto istituiti per testamento (sent. 22840/2009, sent. 30551/2011) o di discendenti del coniuge (sent. 5508/2012).

In presenza di una istituzione testamentaria (per il coniuge in ogni caso), l’istituito diviene il primo chiamato all’eredità, ed in quel caso, se sprovvisto della qualità di figlio o fratello o sorella del de cuius, non apre la via della rappresentazione ai suoi discendenti.

Le sentenze citate non mettono in discussione il fatto che, in presenza di successione ab intestato, ove vi sia un fratello premorto del de cuius, tutti i discendenti del fratello premorto gli succedono per rappresentazione (in quanto la condizione dell’essere il primo rappresentato figlio e/o fratello del defunto è stata ab initio rispettata).

Nel caso di discendenti di nipoti istituiti per testamento o di discendenti del coniuge, il loro diritto di succedere è stato escluso solo perché (nel caso dei nipoti) la istituzione testamentaria di essi come eredi ha impedito il percorso a ritroso, fino alla ricerca del collegamento con l’eventuale ascendente figlio e/o fratello o sorella del defunto (per i discendenti del coniuge evidentemente la esclusione dalla rappresentazione opera sempre).

La differenziazione di situazione in cui si trovano i discendenti dei nipoti istituiti per testamento e quelli che si trovano ad essere chiamati per successive vocazioni ereditarie ad intestato, è stata messa in luce dalla sentenza del Tribunale Lucca, Sezione Unica, Sent., 18-01-2018 – composizione collegiale Giudici Giuntoli – Fabbrizzi – Morelli, che ripercorre tutta disamina dell’istituto della rappresentazione, per escludere dall’applicazione della stessa solo i nipoti ex fratre istituiti con disposizione testamentaria.

Dice correttamente detta sentenza (punto 6.4):

“è certamente innegabile che gli attori, figli di G.P. (premorta), a sua volta figlia del fratello della defunta, A.P. (premorto), indubbiamente sarebbero stati chiamati a succederle per rappresentazione ove si fosse aperta la successione legittima, là dove, recependo l’orientamento dominante della giurisprudenza, non viene loro accordato il subingresso nel luogo e nel grado del loro ascendente, nipote ex fratre, istituita per testamento” (punto 6.4 della sentenza)

La conclusione che l’esclusione della rappresentazione riguarda soltanto i discendenti del nipote ex fratre istituito per testamento, è rafforzata dalle altre considerazioni della sentenza del Tribunale di Lucca sopra richiamata che si leggono sempre al punto 6.4:

Si è cioè a dire che l’argomento in base al quale, rispetto alla successione legittima, i discendenti del nipote ex fratre premorto soggiacerebbero ad un trattamento deteriore nella successione testamentaria prevedente tra gli istituiti il suddetto nipote omette di misurare adeguatamente il diverso atteggiarsi della rappresentazione per effetto del differente modo di essere del titolo della vocazione, legittima o testamentaria, giacché nella successione legittima la designazione cade sempre sul figlio o sul fratello, là dove, nella successione testamentaria, la designazione di un soggetto estraneo al catalogo tassativo dei successibili rappresentabili giustifica una differente soluzione applicativa nel senso dell’inoperatività della rappresentazione.

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      Non deve trarre in inganno che in alcuni passi delle sentenze della Corte di Cassazione che si sono occupate di questioni simili si dice che la rappresentazione non opera a favore dei discenti di soggetti non figli e/o fratelli del de cuius, “sia in caso di successione legittima che testamentaria”, perché ciò è certamente vero solo in tutti i casi in cui il primo chiamato non sia un figlio o un fratello del de cuius (come più volte detto, ciò avviene per istituzione testamentaria a favore di un soggetto privo delle suddette qualità, o quando detti soggetti nella successione legittima manchino).

Il principio di diritto di cui sopra non confligge con la constatazione che in caso di successione legittima (per maggiore chiarezza in questo caso è meglio dire ab intestato), ove vi sia un fratello e/o sorella del de cuius, anche se premorto, i discendenti dello stesso fratello premorto traggono da lui il diritto di succedere per rappresentazione in infinito.

Il discrimine dunque non è tra successione legittima o testamentaria, ma tra il verificarsi della condizione della presenza iniziale (prima chiamata) di un figlio e/o fratello del de cuius, presenza iniziale che non si realizza mai quando un nipote (o comunque un altro soggetto non figlio o fratello o sorella del de cuius) viene istituito per testamento, ma che si realizza sempre quando detta iniziale prima chiamata ab intestato di un figlio e/o di un fratello del de cuius è presente.

Come si evince dalla lettura dell’ordinanza 15/2006 della Corte Costituzionale,  

“il fondamento politico-sociale della rappresentazione, tradizionalmente ravvisato nella esigenza di tutela della famiglia del defunto, è stato, con il tempo, come sottolineato dalla dottrina, progressivamente ricondotto a diversa funzione, spostandosi l’interesse tutelato dal nucleo familiare del defunto alla stirpe del mancato successore;

            E per stirpe si intendono tutti coloro che discendono da un medesimo avo, e nella fattispecie che riguarda la domanda degli odierni ricorrenti, tutti coloro che discendono da Luciano Seppecher, fratello della de cuius.

Ora tutto ciò è confermato anche da Cassazione 924/2022 del 12.1.2022