Cass. 3835_2021 ricorsa che la Suprema Corte inizialmente si era espressa nel senso della necessità della Formazione di un nuovo titolo (Cass. 28/01/2008 n. 1758) per poi, successivamente muoversi nel senso di delimitare all’interno della più ampia categoria delle cd. Spese straordinarie quelle che, per una loro fisiologica prevedibilità, possono essere sottratte all’applicazione dell’indicato principio (Cass. :23/05/2011 n. 11316.
Quindi si dovrebbe individuare quelle che “pure non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316 cit.).
Da azionare con titolo ulteriore sarebbero invece quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità (per la definizione: Cass. 08/06/2012 n. 9372), non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo. esito di un distinto giudizio di cognizione.
Prosegue Cass. 3835_2021 affermando che “la necessità di continui esborsi per l’istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche — rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l’entità, rispetto all’incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici – non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità.
In sostanza le spese routinarie (vengono citati gli occhiali, le visite specialistiche di controllo, le tasse scolastiche) possono essere elencate nel precetto e poi giustificate con la documentazione in fase esecutiva (se c’è opposizione) mentre quelle che vengono definite rilevanti, imprevedibili e imponderabili, che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, necessitano di un ulteriore accertamento giudiziale.
Quando il Giudice (nella sentenza di separazione o divorzio) o le parti (nell’accordo di negoziazione assistita), hanno richiamato un Protocollo da seguire (es. quello elaborato nel 2014 dal Tribunale di Roma di intesa don i rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Roma), deve ritenersi che, a maggior ragione, la spesa straordinaria, se effettuata secondo i dettami del protocollo (es. concordata o non contestata con dissenso immediato), possa essere ricompresa in quelle da precettare con elenco dettagliato, con riferimento al titolo esecutivo già ottenuto.